Art. 9.
(Rinvio alle fonti regolamentari).

      1. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

          a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 5;

          b) l'organico dei magistrati di complemento addetti, in ciascuna corte d'appello, ai singoli uffici del tribunale e della procura della Repubblica.

      2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, il Ministro della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al comma 1.
      3. Qualora le disposizioni regolamentari relative alla materia di cui al comma 1, lettera a), non siano emanate in tempo utile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il tirocinio degli uditori giudiziari, salvo quanto previsto dalla presente legge.
      4. L'organico dei magistrati di complemento, di cui al comma 1, lettera b), è determinato in modo che, in ogni distretto di corte d'appello, sia istituito un numero di posti di giudice di complemento pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di sostituto procuratore di complemento pari al numero complessivo dei vice procuratori onorari in

 

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servizio nel distretto alla medesima data di entrata in vigore.
      5. Con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui al comma 5 dell'articolo 8 e prima della indicazione della sede di destinazione da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato di complemento da assegnare ai vincitori.